Corte di Cassazione, sez. 2, sentenza n. 2809 del 2 febbraio 2017
“I contratti di cui sia parte una Pubblica Amministrazione (anche se agente “iure privatorum”) richiedono la forma scritta “ad substantiam”,
dovendo il documento negoziale consentire, perciò, l’esatta individuazione del contenuto del programma obbligatorio e contenere le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da svolgersi da ciascuna delle parti. Laddove l’amministrazione richieda prestazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle espressamente elencate nel contratto scritto, è quindi necessario un nuovo impegno di spesa ed un autonomo contratto, con cui si stabiliscano l’oggetto di tali prestazioni e i rispettivi compensi spettanti al privato, senza che a tal fine sia sufficiente fa riferimento a manifestazioni di volontà implicita o a comportamenti puramente attuativi.
Agli effetti dell’art. 23, comma 4, del d.l. n. 66 del 1989, quando manchi una valida ed impegnativa obbligazione dell’ente locale il rapporto obbligatorio insorge direttamente con l’amministratore o con il funzionario che abbia consentito la prestazione, sicché, per difetto del requisito della sussidiarietà, resta esclusa l’azione di indebito arricchimento nei confronti dell’ente.