Consiglio di Stato, sez. 6, sentenza n. 928 del 28 febbraio 2017
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) aveva ritenuto accertato, che la società Manutencoop Facility Management, la Società Cooperativa Consorzio Nazionale Servizi (CNS), la società Roma Multiservizi S.p.A. (RM) e la società Kuadra S.p.A. (Kuadra), in occasione di una gara d’appalto indetta dalla CONSIP
s.p.a. per l’affidamento, dei servizi di pulizia e di altri servizi degli immobili di istituti scolastici, avevano posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza, consistente in una pratica concordata avente la finalità di condizionare gli esiti della gara attraverso l’eliminazione del reciproco confronto concorrenziale e la spartizione dei lotti da aggiudicarsi, irrogando alle predette imprese le sanzioni amministrative pecuniarie per un totale di oltre 110 milioni di euro (rispettivamente di euro 56.190.090,00 nei confronti di CNS, di euro 48.510.000,00 nei confronti di MFM, di euro 3.377.910,00 nei confronti di RM e di euro 5.763.882,00 nei confronti di Kuadra)
Il Consiglio di Stato ha stabilito che la negoziazione intercorsa tra CNS e RM (controllata da MFM) in relazione al lotto 4, sfociata nella stipulazione dell’accordo compensativo, ha consentito a CNS di acquisire informazioni sulla strategia di gara che avrebbe adottato MFM (v. § 219 e §§ 233 ss. del provvedimento), risulta suffragata da elementi di prova documentale (v. doc. II 141 PR: e-mail del 30 settembre 2012 condivisa da diversi esponenti di CNS e RM con relativi allegati, costituiti da «regolamento consip scuole con modifiche di quadra.doc; accordo definitivo inviato a roma multiservizi.doc», tra cui, in particolare, il regolamento interno dell’ATI 1, con la precisa indicazione, tra le altre cose, dei lotti per cui l’ATI 1 avrebbe presentato offerta) in combinazione con le dichiarazioni rese dal rappresentante di CNS, in qualità di direttore area progettazione e sviluppo, in sede di audizione del 16 settembre 2015 (doc. IV.231), del seguente tenore: «Il sig. […] osserva, a titolo personale, come possa ritenersi che il CNS dava per scontato che RM interloquisse con MFM della propria attività industriale e commerciale in quanto socio industriale di riferimento di RM. Pertanto, si può ritenere che RM abbia interloquito con [MFM] anche su questo argomento. D’altronde, trattandosi del socio industriale, è normale che esso metta in campo la sua capacità operativa e che nomini ai vertici di RM qualcuno di specifica competenza nel settore industriale di riferimento»;
Quindi s’impone la conferma della sentenza del T.a.r. nella parte in cui ha respinto il ricorso di primo grado proposto da MFM, vòlto a contestare la sussistenza dell’illecito anticoncorrenziale, quale accertato nel gravato provvedimento sub specie di intesa restrittiva della concorrenza contraria all’art. 101 TFUE, perpetrata con le modalità di condotta ivi evidenziate ed avente la finalità di condizionare gli esiti della gara CONSIP attraverso l’eliminazione del reciproco confronto concorrenziale e la spartizione dei lotti da aggiudicarsi nel limite massimo fissato dalla lex specialis