Consiglio di Stato, sez. III, 21 febbraio 2017, n. 792
Ai fini del rilascio a strutture sanitarie delle autorizzazioni per l’installazione di nuove apparecchiature di risonanza magnetica,
non è configurabile un criterio distintivo per le attività svolte nell’ambito dell’attività privata e quelle in regime di accreditamento, in quanto ai fini della programmazione e della pianificazione degli interventi non vi è differenza, poiché lo strumento di pianificazione assolve alla funzione di garantire la corretta distribuzione sul territorio delle apparecchiature in modo che siano servite adeguatamente tutte le zone, anche quelle “a bassa redditività”, che in mancanza di tale strumento non sarebbero coperte
La Sezione ha altresì chiarito che nelle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per l’installazione di nuove apparecchiature non trova più applicazione il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella l. 24 marzo 2012, n. 27, che ha disposto l’abrogazione (che entrerà in vigore con l’adozione dei decreti attuativi) di tutte le norme, che impongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati alle finalità pubbliche perseguite, comprese le disposizioni di pianificazione e di programmazione temporale. Ha aggiunto che nelle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per l’installazione di nuove apparecchiature sanitarie, ove non sia stato ancora adottato lo strumento pianificatorio generale la valutazione della compatibilità del nuovo macchinario con la programmazione regionale deve compiersi sulla base di una verifica attuale del fabbisogno e della distribuzione territoriale delle strutture nel caso specifico, non potendosi condizionare l’attività economica privata al mancato tempestivo esercizio del potere pianificatorio.