TAR Lazio, sentenza n. 2922 del 27/02/2017
Il TAR Lazio ha dichiarato che il contributo concesso dal M.I.U.R. al Cineca con il D.M. impugnato e relativo ai “funzionamento dei servizi informativi messi a disposizione del MIUR” per la somma complessiva di euro 18.700.000 concretizza un aiuto di stato
ai sensi del par. 1 dell’art. 107 del TFUE illegale per la mancata notifica di cui al par. 3 dell’art. 108 del TFUE;
Nella fattispecie, ai fini della prestazione da parte di Cineca delle attività di cui trattasi, il M.I.U.R. non ha evidentemente seguito alcuna procedura di evidenza pubblica, avendo affidato i relativi servizi in via diretta nell’ambito di un rapporto di in house.
Tuttavia, per contro, il solo fatto che l’operazione non sia stata effettuata in base a una procedura di gara o che l’intervento degli enti pubblici non avvenga a condizioni di parità con quello degli operatori privati, non implica automaticamente che l’operazione non sia conforme alle condizioni di mercato e, in tali casi la conformità alle condizioni di mercato può essere accertata mediante altri metodi di valutazione.
Inoltre, se uno Stato membro sostiene di aver agito come un operatore in un’economia di mercato deve, in caso di dubbio, fornire elementi di prova da cui emerga che la decisione di effettuare l’operazione è stata presa sulla base di valutazioni economiche analoghe a quelle che, nelle circostanze di specie, un operatore in un’economia di mercato razionale (con caratteristiche simili a quelle dell’ente pubblico interessato) avrebbe svolto al fine di determinare la redditività o i vantaggi economici dell’operazione.
Quanto all’ulteriore argomentazione che, trattandosi di un mero ribaltamento dei costi sostenuti dal Cineca, i quali sono oggetto di contabilità separata e assoggettati al controllo da parte delle apposite strutture del M.I.U.R., non sarebbe proprio ipotizzabile un vantaggio economico concorrenziale per il Cineca, pertanto – premesso che la rendicontazione è stata introdotta soltanto con il D.M. impugnato in questa sede e nell’anno 2015 – alla luce di quanto sopra rappresentato, è lo Stato che deve dimostrare che, effettivamente, si è trattato della sola corresponsione dei costi sostenuti da parte del Cineca per la fornitura dei servizi prestati da parte di quest’ultimo e, soprattutto, che i predetti costi sostenuti sono in linea con il relativo mercato.
Nella fattispecie, non risulta che il M.I.U.R. abbia preventivamente valutato ciascuno dei servizi richiesti e erogati da parte di Cineca ai fini della verifica della rispondenza ai valori di mercato proprio in quanto il M.I.U.R. è partito dalla presunzione del sostenimento dei costi effettivamente sostenuti e della loro corrispondenza i valori di mercato.