Corte di Cassazione, sez. 1, sentenza n. 1584 del 20 gennaio 2017
Il conto corrente di corrispondenza è caratterizzato dall’esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi
, a qualsiasi titolo, per conto del cliente e tale prestazione, fornita dalla banca, costituisce oggetto di un mandato (Cass. 5 dicembre 2011, n. 25943; Cass. 15 dicembre 1970, n. 2685; cfr. pure Cass. 10 febbraio 1982, n. 815). Propriamente, infatti, il contratto di conto corrente bancario, o di corrispondenza, ha natura di contratto innominato misto, in cui concorrono gli elementi del mandato (che hanno rilievo preminente nella determinazione della sua struttura e disciplina, come si ricava dal richiamo alle norme sul mandato contenuto nell’art. 1856 c.c. per tutte le operazioni regolate in conto corrente) ed elementi di altri negozi (così Cass. 21 dicembre 1971 n. 3701). Tanto non basta, tuttavia, a far credere che il rendiconto della banca per l’attività prestata in esecuzione del contratto trovi la sua disciplina nella regola posta dall’art. 1712 c.c.. Vero è invece, che in tema di conto corrente bancario ha fondamento applicativo l’art. 1832 c.c. (cui fa rinvio l’art. 1857 c.c.). E in proposito, questa Corte ha ritenuto, in passato, che proprio alla luce di tale disposizione sia corretto credere che l’invio periodico degli estratti conto esaurisca, in relazione al periodo considerato, l’obbligo della banca di rendere il conto al cliente: con la conseguenza che ove questi abbia approvato, anche tacitamente, l’estratto conto ricevuto, non vi è più titolo per richiedere, in un secondo momento, altre forme di rendiconto relative al medesimo periodo (Cass. 22 maggio 1997, n. 4598, in motivazione). Appare dunque evidente che la banca non possa considerarsi adempiente all’obbligo di rendicontare il cliente sull’andamento del rapporto, ove non consti che abbia trasmesso allo stesso gli estratti conto ad esso relativi. Per tale ragione il rigetto della domanda di accertamento dell’inadempimento è ingiustificato con riferimento ai rapporti per cui non consta, in tutto o in parte, l’invio degli estratti conto atti a documentare le movimentazioni che con riferimento ad essi si erano determinate. L’affermazione della Corte di merito, secondo cui la richiesta di rendiconto non potrebbe elidere la prova delle risultanze creditorie data attraverso gli estratti conto non coglie nel segno, giacché quel che rileva è, precisamente, la mancata documentazione di una parte di questi. Per altro verso, erra il giudice distrettuale laddove afferma che la domanda proposta sarebbe generica, siccome non correlata ad alcuna specifica operazione: infatti, la specificità della domanda va correlata al suo oggetto e questo, nel caso in esame, si identifica nei singoli rapporti dedotti in giudizio, i quali, nella fase di merito del giudizio, erano stati puntualmente individuati dagli odierni ricorrenti.