Nell’accesso endoprocedimentale, ancora vigente, non si deve dimostrare nessuna titolarità di posizione legittimante, se non la veste di parte.

TAR Campania, sentenza n. 263 del 11 gennaio 2017
A riguardo è il caso di rammentare che, mentre la più generale tutela di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e ss.mm.

(c.d. “accesso esoprocedimentale”) riconosciuta al soggetto estraneo al procedimento amministrativo esige che il richiedente l’accesso dimostri specificamente la titolarità di un interesse giuridicamente rilevante collegato agli atti di cui chieda l’esibizione, invece il soggetto partecipante al procedimento amministrativo null’altro deve dimostrare per legittimare l’istanza ostensiva nei confronti dei relativi atti e documenti (c.d. “accesso endoprocedimentale”) se non la veste di parte dello stesso procedimento (cfr.: Consiglio di Stato, VI Sezione, 13 Aprile 2006 n° 2068).

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