Consiglio di Stato, sentenza n. 1154 del 13 marzo 2017
Il presupposto principale del diritto al rimborso delle spese legali, è rappresentato dall’effettiva
sopportazione dell’onere economico che il dipendente pubblico vorrebbe “traslare” a carico della pubblica amministrazione. Il dipendente, infatti, ha richiesto non il rimborso delle spese sostenute, bensì il loro pagamento in via diretta (senza neppure ricorrere al procedimento speciale di anticipazione previsto dall’art. 18). Poiché la domanda di rimborso non è stata corredata dalle fatture attestanti l’avvenuto pagamento degli onorari al difensore (bensì soltanto da meri “progetti di liquidazione” redatti dallo stesso difensore), l’amministrazione non poteva che astenersi da ogni iniziativa di pagamento.
La legge infatti si riferisce al ‘rimborso’ e non consente, invece, che vi sia l’attivazione di un procedimento diverso, volto al pagamento diretto di somme al difensore.