Corte di Cassazione, sez. 3, sentenza n. 5609 del 7 marzo 2017
La Corte di Cassazione ha escluso l’applicazione degli interessi convenzionali in difetto di prova della pattuizione scritta.
Infatti, affinché una convenzione relativa agli interessi ultralegali sia validamente stipulata, deve avere forma scritta e contenere l’indicazione della percentuale del tasso di interesse in ragione di un periodo predeterminato, ai sensi dell’art. 1284, terzo comma, cod. civ., che è norma imperativa. Tale condizione – che, nel regime anteriore all’entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 154, poteva ritenersi soddisfatta anche per relationem, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obbiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, oggi può dirsi soddisfatta solo quando il tasso di interesse è desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto mutuante (Sez. 3, Sentenza n. 2072 del 29/01/2013, Rv. 624955; Sez. 3, Sentenza n. 12276 del 19/05/2010, Rv. 613116). Invero, la mancanza dì forma scritta per il contratto di apertura del conto corrente dovrebbe comportare la nullità dell’intero rapporto ai sensi dell’art. 117, commi l e 3, T.U.B. con conseguenti obblighi restitutori di tutti gli interessi percepiti.