Il reato di traffico illecito di rifiuti presuppone il rischio di infiltrazione mafiosa, ma è ammessa la prova contraria

​ Consiglio di Stato, sentenza n 1315 del 22 marzo 2017

La consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ribadito, anche di recente, che il delitto di cui all’art. 260 del D.L.vo n. 152 del 2006 costituisce elemento in sé bastevole a giustificare l’emissione dell’informativa,

perché il disvalore sociale e la portata del danno ambientale connesso al traffico illecito di rifiuti rappresentano, già da soli, ragioni sufficienti a far valutare con attenzione i contesti imprenditoriali, nei quali sono rilevati, in quanto oggettivamente esposti al rischio di infiltrazioni di malaffare che hanno caratteristiche e modalità di stampo mafioso (v., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 21 dicembre 2012, n. 6618; Cons. Stato, sez. III, 28 aprile 2016, n. 1632; Cons. Stato, sez. III, 28 ottobre 2016, n. 4555 e n. 4556).
La presenza di legami con la criminalità organizzata, a fronte di tale grave condotta, è data per presupposta dal legislatore, con una praesumptio iuris tantum che certamente, in ciò si può convenire con la difesa del consorzio appellato, deve ammettere la prova contraria, non potendosi postulare un automatismo tra l’emissione dell’ordinanza e l’emissione dell’informativa, ma che nel caso di specie, per quanto si dirà, non è stata offerta dallo stesso Consorzio

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