Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 113 del 24 marzo 2017
Il Collegio era investito dalla domanda di condanna al danno all’immagine, a seguito di un procedimento penale per concussione e corruzione, concluso con il patteggiamento da parte degli imputati.
Nel merito, la Procura riferiva i riscontri offerti dalle attività di intercettazione telefonica e ambientale, le stesse parziali ammissioni rese dai due convenuti nel corso del procedimento penale, la circostanza che gli stessi siano stati colti in flagranza di reato mentre ricevevano presso gli uffici la corresponsione di una somma di denaro – che non trovava altra giustificazione se non in una tangente.
Di contro la difesa del convenuto si è richiamata alle ragioni personali e familiari che hanno indotto il X a percorrere la strada del rito alternativo; al ruolo secondario avuto dal convenuto nella vicenda penale; alla mancanza di poteri gestori in capo al X, semplice consigliere comunale, tali da poter seriamente incutere timore nella persona offesa; all’inalterato rapporto fiduciario che legherebbe la cittadinanza del paese alla fazione politica del convenuto, come sarebbe attestato dall’esito delle ultime elezioni amministrative
Il Collegio ha chiarito come sia del tutto irrilevante l’esito delle elezioni amministrative che, secondo la tesi difensiva, avrebbero “premiato” la parte politica di cui faceva parte il convenuto, non potendosi di certo confondere le responsabilità penali dei singoli con i valori rappresentati dalla forza politica di appartenenza.