Tra le risorse aggiuntive non rientrano quelle previste per legge

Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Liguria, deliberazione n. 31 del 24 marzo 2017
L’articolo 40, comma 3-quinques, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, allorché subordina la possibilità per gli enti locali di destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa

al rispetto degli indicati parametri di virtuosità, si riferisce alle decisioni che disposizioni normative o di contrattazione collettiva nazionale rimettono alla discrezionalità di ciascuna amministrazione e con le quali questa può disporre in ordine alla propria generica capacità di bilancio. Si ritiene quindi che non rientrino tra le risorse aggiuntive in questione quelle previste e destinate alla contrattazione integrativa direttamente da specifiche disposizioni di legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, senza che al riguardo siano lasciati margini di discrezionalità alle singole amministrazioni. Pertanto, con specifico riferimento alle somme destinate al trattamento accessorio dei dipendenti comunali della casa da gioco, ai fini della relativa riconducibilità alla nozione di “risorse aggiuntive” cui si riferisce la disposizione in esame occorre attenersi a tali criteri interpretativi generali, salvo il necessario riferimento ai pareri di competenza dell’ARAN ove assuma rilievo l’interpretazione di disposizioni o clausole della contrattazione collettiva nazionale o integrativa.

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