L’adozione della pianta organica delle farmacie è competenza della Giunta Comunale

Consiglio di Stato, sentenza n. 1305 del 22 marzo 2017
Il Collegio conferma il costante orientamento (da ultimo, C.d.S., III, 15 gennaio 2016, n. 110) secondo cui al consiglio, nel sistema del testo unico delle leggi sugli enti locali,

sono riservati solo gli atti fondamentali relativi alla programmazione della vita politico-amministrativa dell’ente locale aventi un elevato contenuto di indirizzo politico mentre spettano alla giunta tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo aventi contenuto esecutivo.
Invero, la giunta ha competenza residuale per gli atti di amministrazione non riservati al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, del presidente della provincia, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti. Tale competenza della giunta ha carattere generale e si estende anche alle ipotesi in cui norme anteriori prevedevano, in modo espresso, la competenza consiliare (cfr. art. 2 comma 2, l. n. 475 del 1968), essendo esse mera espressione dell’opposto principio, allora vigente, della generalità e residualità della competenza consiliare e della specialità e tipicità di quella giuntale.
Né la competenza del consiglio potrebbe trovare fondamento nell’art. 42 cit. (programmi e piani in generale) o nel principio che il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo, in quanto tra i programmi sono da ricomprendere solo gli atti fondamentali relativi alla programmazione della vita politico – amministrativa dell’ente locale, e non anche ogni altra attività pianificatoria quale è l’attività di mera ricognizione degli abitanti e conseguente distribuzione ed allocazione sul territorio delle sedi farmaceutiche, sulla quale il comune è chiamato ad una funzione meramente gestionale, priva di qualsiasi carattere di natura programmatica e previsionale.

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