Corte Dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, Deliberazione n. 34/2017/PAR
Un Comune richiede annualmente ai diversi soggetti incaricati della gestione della sosta sul suolo pubblico, la produzione del conto giudiziale,
ma la Società che gestisce il parcheggio ha sempre risposto negativamente, adducendo quale motivazione il fatto di essere titolare di un contratto di costruzione e gestione e, pertanto, le tariffe introitate sono da configurarsi quale corrispettivo di costruzione delle opere La giurisprudenza contabile, nonché quella amministrativa e quella della Corte di Cassazione, invece, appaiono unanimi nel ritenere che i concessionari della sosta a pagamento in aree pubbliche rivestono la qualità di agenti contabili, assoggettati in quanto tali, all’obbligo di rendere il conto giudiziale (C.d.c. Sezione II giurisdizionale centrale di Appello n. 109/2006, C.d.c. Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo n. 663/2001). Sempre ad avviso dell’istante, secondo l’interpretazione pressoché unanime, è del tutto indifferente, ai fini della qualifica di agente contabile, sia il fatto che il soggetto che gestisce il servizio abbia natura privata, sia il fatto che i proventi derivanti dalla gestione abbiano natura di entrate di diritto privato piuttosto che di diritto pubblico. Il Comune richiama ancora una pronuncia del 2011 (C.d.c. Sezione II giurisdizionale centrale di Appello, n. 78/2011) che ha confermato la richiamata interpretazione anche in una specifica ipotesi nella quale il soggetto concessionario del servizio percepiva i proventi relativi alla sosta e versava al comune “un canone […] determinato anno per anno”.