La libera professione non autorizzata rende priva di causa l’erogazione di tutte le indennità collegate all’esclusività

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Liguria, sentenza n. 19 del 4 aprile 2017
Lo svolgimento non autorizzato di una attività libero professionale comporta, inoltre, indipendentemente dal luogo in cui la stessa sia svolta, dalle modalità di svolgimento e dall’impegno profuso, la violazione dell’obbligo di esclusività

della prestazione contrattualmente assunto dal medico dipendente del Servizio sanitario nazionale e rende, quindi, priva di causa l’erogazione della specifica indennità e delle altre alla stessa collegate, per mancanza della controprestazione (l’esclusività del rapporto) da parte del soggetto obbligato.
La prevalente giurisprudenza di questa Corte è pacifica nel determinare la componente del danno relativo nella differenza tra quanto percepito in rapporto di esclusività e quanto, viceversa, il medico avrebbe potuto percepire in regime di non esclusività (cfr. in questo senso, Sez. Toscana, sentenza n. 489 del 29/07/2009; Sez. Campania, sentenza n. 1400 del 24/09/2012; Sezione Terza centrale d’appello, sentenza n. 432 del 14/06/2012; Sezione Appello Sicilia, sentenza nr. 22 del 4 gennaio 2012; Sezione Emilia Romagna, sentenza n. 209 del 06/09/2012). A tal proposito non può essere accolta la tesi del convenuto secondo cui non sarebbe ammissibile il cumulo delle due voci di danno rappresentate dalla indebita corresponsione degli emolumenti retributivi collegati al rapporto di lavoro in regime esclusivo e dal mancato riversamento all’amministrazione dei compensi derivanti dalla libera professione illecitamente percepiti.
Si tratta infatti di due diverse componenti di danno. La prima derivante dal pagamento di emolumenti destinati a compensare una prestazione (l’esclusività del rapporto) che non viene resa dal soggetto obbligato e che pertanto risulta inutilmente erogata, la seconda derivante dal mancato versamento nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente “a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore”, dei compensi dovuti per le prestazioni eventualmente svolte (art. 53, co.7, d.lgs. 165 del 2001).

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