Corte di Cassazione, sez. L, sentenza n. 8720 del 4 aprile 2017
E’ accertato che l’art. 225 del c.c.n.l. prevede l’applicazione di sanzioni solo conservative in caso di “ritardi nell’inizio del lavoro senza giustificazione”,
mentre l’art. 229 prevede il licenziamento per giusta causa in caso di “irregolare e dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze al lavoro”. Ha quindi accertato che nella specie non vi fu alcuna dolosa irregolare timbratura, ma solo una timbratura senza avere indossato la divisa (operazione che questa Corte, peraltro, ha più volte ritenuto rientrare nel tempo di lavoro e dunque da retribuire, cfr. ex plurimis, Cass. n. 20714\2013, Cass. da n. 1819 a n. 1841/2012, Cass. n. 1703/2012), ritardando così essenzialmente (per il tempo necessario ad indossare la divisa) l’inizio della prestazione lavorativa. Circostanza che non aveva nulla a che fare con una dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze al lavoro.