I proventi delle alienazioni dei beni immobili possono essere destinati di regola a spese di investimento, mentre i proventi dei titoli edilizi anche al finanziamento di spese correnti

Corte dei Conti, sezione Regionale di controllo per la Regione Lombardia, deliberzione n. Lombardia 81/2017/PAR
La Corte dei Conti, in risposta a plurimi quesiti da parte di un Comune in materia di destinazione di proventi, ha affermato che:
– i proventi dei titoli abilitativi edilizi

e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. oneri di urbanizzazione”) possono essere destinati anche al finanziamento di spese correnti nei limiti degli utilizzi stabiliti, per il 2017, dall’art. 1, comma 737, della legge 28 dicembre 2015, n. 108 e per 2018 e gli esercizi seguenti dall’art. 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
– i proventi derivanti “dalla monetizzazione di aree a standard” possono essere destinati solo a spese di investimento secondo quanto stabilito l’art. 46, comma 1, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;
– i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati, di regola, solo alla copertura di spese di investimento o alla riduzione dell’indebitamento ai sensi dell’art. 1, comma 443, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dell’art. 56-bis, comma 11, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Tali entrate possono essere utilizzate anche per il finanziamento di spese correnti esclusivamente nelle ipotesi eccezionali previste dall’art. 255, comma 9, del TUEL ove l’ente versi in situazione di dissesto; dall’art. 243-bis, comma 8, lett. g) del TUEL ove l’ente abbia fatto ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale; dall’art. 2, comma 4, del DM 2 aprile 2015 per il ripiano del maggior disavanzo di amministrazione derivante dal passaggio al nuovo sistema contabile armonizzato.

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