Gli incentivi per programmazione e controllo negli appalti (art. 113 co. 2), non possono superare il tetto per il fondo della contrattazione integrativa

Corte dei Conti, Sez. Autonomie, deliberazione n. 7/2017/QMIG
Le Sezioni riunite, chiamate in passato a pronunciarsi sulla soggezione di taluni compensi ai tetti di spesa per i trattamenti accessori posti dall’art. 9, comm a 2- bis , del d.l. n. 78/2010, hanno ritenuto la norma di stretta interpretazione,

tenuto conto dell ’effetto di proliferazione della spesa per il personale determinato dalla contrattazione integrat iva, i cui meccanismi hanno finito per vanificare l’efficacia delle altre misure di conten imento della spesa (tra cui i vincoli assunzionali) . In tale contesto, l’Organo nomofilattico ha individuato quale criterio discretivo la circostanza che determinati compensi siano remunerativi di “prestazioni tipiche di soggetti individuati e individuabili” le quali “potrebbero essere acquisit e anche attraverso il ricorso a personale estraneo all’amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi”.
Sussistendo queste condizioni, in passato gli incentivi per la progettazione di cui all’art. 93, comma 7- ter , d.lgs. n. 163/2006, sono stati esclusi dall’ambito applicativo dell’art. 9, comma 2- bis ,
Ora, invece, come ben evidenziato nella delibera di remissione d ella Sezione territoriale, il compenso incentivante previsto dall’art. 113, comma 2, del nuovo codice degli appalti non è sovrapponibile all’incentivo per la progettazione di cui all’art. 93, comma 7- ter , d.lgs. n. 163/2006, oggi abrogato. È anzi precisato nella legge delega (art. 1, comma 1, lett. rr, l. n. 11/2016), che tale compenso va a remunerare specifiche e determinate attività di n atura tecnica svolte dai dipendenti pubblici, tra cui quelle della programmazione, predisposizion e e controllo delle procedure di gara e dell’esecuzione del contratto “ escludendo l’applicazione degli incentivi alla progettazione ”.
Di conseguenza, sono destinate risorse al fondo di cui all’art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 (nella misura del 2% degli importi a base di gara) “ esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del proce dimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativ o ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti ”.
Diversamente dispone l’art. 113, comma 1, per “ gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzio ne dei lavori ovvero al direttore dell’esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento ” i quali “ fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti ”.
Va considerato che il compenso incentivante d i cui all’art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, riguarda non soltanto lavori, ma anche servizi e forniture, (cfr. Sezione di controllo Lombardia, deliberazione n. 333/2016/PAR) che, da un lato ammette che gli incentivi siano da riconoscere anche per gli appalti di servizi e forniture e, dall’altro, che tra i beneficiari degli stessi non possano comprendersi coloro che svolgono attività relative alla progettazione e al coordinamento della sicurezza. In tal senso è anche l’avviso di questa Sezione che, con deliberazione n. 18/SEZAUT/2016/QMIG, ammette che “ la nuova normativa, sostitutiva della 8 precedente, abolisce gli incentivi alla progettazio ne previsti dal previgente art. 93, comma 7- ter ed introduce, all’art. 113, nuove forme di «incentivazione per funzioni tecniche»”.
Nel caso di specie, non si ravvisano poi, gli ulteriori presupposti delineati dalle Sezioni riunite (nella richiamata delibera n. 51/2011), per escludere gli incentivi di cui trattasi dal limite del tetto di spesa per i trattamenti accessori del personale dipendente in quanto essi non vanno a remunerare “prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati e individuabili” acquisibili anche attraverso il ricorso a personale esterno all a P.A., come risulta anche dal chiaro disposto dell’art. 113, comma 3, d.lgs. n. 50/2016

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