Corte dei Conti, Seconda sezione giurisdizionale centrale, sentenza n. 410 del 10 aprile 2017
Era stata contestata ad un impiegato, in qualità di cassiere dell’Azienda Ospedaliera di X, la responsabilità amministrativa dolosa, per aver sottratto ingenti somme
dalle casse dell’azienda, mediante l’illegittima applicazione della procedura di annullamento delle ricevute dei versamenti effettuati alla cassa centrale dai tre punti di riscossione manuale periferici e da parte dell’utenza per le prestazioni loro erogate. Dall’esame incrociato dei dati effettuato dalla direzione Regionale risultava che gli annullamenti erano stati effettuati in assenza di elementi giustificativi e non erano rispettosi delle prescrizioni sulla gestione della cassa di cui alla circolare del 09.05.2000. Alla responsabile dell’ufficio cassa veniva contestata l’omissione della dovuta attività di controllo.
L’importo del danno patrimoniale complessivamente contestato nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, € 564.870,12, era pari alla differenza tra l’ammontare dell’ammanco (€ 1.010.053,84) e l’’importo già restituito dal predetto (€ 445.183,72) al fine di definire il procedimento penale, che, avviato nei confronti dell’operatore, reo confesso, per il reato di peculato (art. 314 c.p.), si concludeva con sentenza ex art. 444 c.p.p..
In secondo grado, l’appellante ha lamentato il contemporaneo svolgimento del procedimento pendente presso la sez. lav. del Tribunale di X, promosso dall’Azienda Ospedaliera per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
La suprema Corte ha affermato l’autonomia del giudizio amministrativo-contabile rispetto ai rapporti civili che possono intercorrere tra i soggetti passivi dell’azione contabile ed i soggetti danneggiati e, dunque, rispetto ad eventuali azioni risarcitorie ad iniziativa delle amministrazioni, non ponendosi un problema di bis in idem (Cass. sez. un. n. 20701 del 10.09.2013), operando eventualmente (non nel caso di cui trattasi) la preclusione all’esercizio di un’azione quando con l’altra si sia ottenuto il medesimo bene della vita (Cass. sez. un. n. 25495 del 04.12.2009).
Infatti l’azione del P.M. contabile si ricollega al rapporto di natura pubblicistica tra l’Amministrazione ed il dipendente che ha causato danno all’erario, con verifica degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, sia di carattere oggettivo (condotta, danno e causalità) che soggettivo (dolo o colpa grave, ex multis, Sez. II App. nn. 229 del 17.05.2011 e 42 del 01.02.2013), per la tutela dell’interesse al corretto esercizio delle funzioni amministrative e contabili, direttamente riconducibile al rispetto dell’ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali ed indifferenziati (Cass. sez. un. n. 26659 del 18.12.2014).
E’ comunque possibile tener conto, con effetto decurtante, di quanto già liquidato e pagato, da far valere, se del caso, in fase di esecuzione.