Consiglio di Giustizia Amministrativa,sentenza n. 72 del 2 marzo 2017
Il c.d. rinnovo tacito è anch’esso comunque espressione, a ben vedere, di “una forma di trattativa privata che esula dalle ipotesi ammesse dal diritto comunitario”
:i cui principi in materia di tutela ella concorrenza appaiono “direttamente applicabili a prescindere dalla ricorrenza di specifiche norme comunitarie o interne, in guisa da tenere in non cale disposizioni interne di segno opposto”. Né tale giudizio a ben vedere risulta falsificato per il fatto che “la predeterminazione negoziale del rinnovo del contratto” in concreto non avrebbe consumato la violazione del principio della concorrenza che ispira il divieto, rendendo così altrimenti giustificato il regolamento del rinnovo disposto dall’art. 3 del contratto. A parte i motivi che possono giustificare, anche nell’ottica comunitaria, il divieto tout court di rinnovo e la necessità di ricorrere alle procedure di evidenza, resta il fatto, come peraltro viene espressamente riconosciuto, che le modalità controverse sono state concordate in sede di stipulazione del contratto, e non già previste nel bando: sicché, sulle medesime modalità, c’è stata soltanto una “trattativa” tra parti già individuate, non già un confronto tra concorrenti, svolto su una trama negoziale pubblicizzata e, perciò, contendibile. Ipotesi che, in effetti, avrebbe potuto in thesi porre la questione del rispetto della ‘ratio’ ispiratrice dell’art. 57, e della conseguente operatività del ‘rinnovo tacito ’ della durata del servizio appaltato.