Consiglio di Stato, sentenza n. 957 del 1 marzo 2017
Dal 1 giugno al 30 novembre 1995 la ASL ha riconosciuto e liquidato ad una dottoressa il trattamento per le funzioni di primario, svolte in quanto aiuto anziano.
Da tale data e fino al 31 dicembre 1997 (data di assunzione del nuovo primario), la dottoressa ha continuato a svolgere le funzioni primariali senza il riconoscimento relativo sotto il profilo stipendiale.
E’ ormai consolidato in giurisprudenza il principio per cui, qualora l’aiuto anziano svolga funzioni primariali su un posto vacante, non occorre alcun atto organizzativo o di conferimento (che, peraltro, nella fattispecie vi era stato, seppure per un periodo limitato di tempo).
Infatti, come il Consiglio di Stato ha di recente più volte ribadito (cfr. III Sez. n. 4580/2013; n. 2942/2015) non è ammissibile che, ove esista un posto apicale in una struttura sanitaria, le relative funzioni di guida e responsabilità non vengano esercitate dal medico ospedaliero titolare del posto di responsabilità immediatamente inferiore (nel caso l’aiuto anziano).
Ciò infatti contrasterebbe con basilari principi di buon andamento del sistema di sanità pubblica, e priverebbe la comunità degli utenti – pazienti della indispensabile figura, responsabile sotto ogni aspetto, della guida della struttura sanitaria.
Non potrebbe, infatti, l’Amministrazione mantenere vacante un posto apicale e al tempo stesso sottrarre al sistema – a sé dovendo imputare la lunghezza del periodo di vacanza (nel caso, due anni e mezzo) – la figura apicale, profittando, senza alcun onere, della prestazione doverosa del primario, come si è detto, verso gli utenti – pazienti.
In conclusione si deve riconoscere il diritto della dottoressa al trattamento differenziale stipendiale corrispondente al trattamento complessivo del primario