Utilizzo personale dell’autovettura di servizio: non è peculato se non c’è maggior consumo di carburante

Corte di Cassazione Penale, sez. 6, sentenza n. 19017 dep 20 aprile 2017
Costituisce principio di diritto ormai acquisito quello secondo il quale, ai fini della integrazione del reato di peculato, non è sufficiente che sia provato l’uso di un’autovettura di servizio per fini personali estranei agli interessi dell’amministrazione

(come in effetti affermato da questa Corte in passato; v. Sez. 1, n. 10274 del 09/02/2006, Meucci ed altri, Rv. 233718; Sez. 6, n. 25541 del 21/05/2009, Cenname Rv. 244287), ma è necessario che la condotta abusiva abbia leso la funzionalità della P.A. ed abbia arrecato un danno patrimoniale apprezzabile, in relazione all’utilizzo del carburante e (ma si tratta di situazione non ricorrente nella specie) dell’energia lavorativa degli autisti addetti alla guida (Sez. 6, n. 18465 del 17/02/2015, De Paola Rv. 263940; Sez. 6, n. 5006 del 12/01/2012, Perugini, Rv. 251785; Sez. 6, n. 7177 del 27/10/2010 – dep. 2011, Pmt in proc. Mola e altri Rv. 249459. In particolare, in un caso sovrapponibile a quello di specie, si è ritenuto non configurabile il reato di peculato d’uso nell’occasionale utilizzazione dell’autovettura di ufficio per scopi personali da parte di un carabiniere (Sez. 6, n. 10233 del 10/01/2007, Stranieri, Rv. 235941). 2.2. A tali coordinate ermeneutiche si è perfettamente attenuto il Giudice a quo là dove, nella specie, non risulta neanche contestato che, dall’uso episodico ed occasionale dell’autovettura di servizio da parte del X, siano scaturiti una qualunque funzionalità della P.A. o un danno patrimoniale apprezzabile. Come bene espresso in sentenza, la palestra per raggiungere la quale il prevenuto utilizzava il veicolo si trovava sullo stesso percorso casa lavoro, sicchè l’impiego del veicolo per raggiungere detto luogo per una finalità pur squisitamente privata non ha comportato un maggior consumo di carburante, né una maggiore usura del mezzo, né — di per sé — una lesione alla funzionalità della P.M., riducendosi il danno cagionato a quest’ultima alla quota di stipendio indebitamente percepita dal prevenuto durante l’orario, nel quale egli si trovava intento ad affari privati. Condotta già oggetto della contestazione di truffa, per la quale egli è stato rinviato a giudizio.

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