I proventi dei piani di razionalizzazione non possono incrementare i fondi degli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità

Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Toscana Deliberazione n. 130/2017/PAR
Per quanto riguarda i proventi dei piani di razionalizzazione ex art. 16 d.l. 98/2011,

di fronte alla violazione del patto di stabilità, non è possibile destinare le economie di spesa rivenienti da tali piani alla contrattazione integrativa in quanto, per tali economie, il comma 5 del medesimo articolo prevede la semplice possibilità di utilizzo, tra l’altro in quota parte, per la contrattazione integrativa. Costituendo, tale possibilità, una semplice facoltà per l’amministrazione, non si ritiene che possa essere superato il rigido vincolo previsto dall’art. 40, comma 3-quinquies.
Diverso è il discorso relativo agli introiti a fronte di incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime di c.d. “conto terzi”, ai sensi dell’art. 43 della l. 449/1997. In questo caso, infatti, come anche sostenuto dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria con il parere n. 31/2017/PAR, è la stessa legge che dispone, in quota parte, la destinazione all’incremento delle risorse relative all’incentivazione della produttività del personale, per cui il limite di cui all’art. 40, comma 3-quinquies sembra destinato a non operare.
Si ricorda, comunque, che la destinazione di tali risorse e la loro effettiva erogazione è pur sempre subordinata al rispetto di tutte le altre disposizioni che le riguardano, e che l’ente è comunque tenuto alla gestione di tali risorse in un’ottica prudenziale, previa verifica con la sana gestione finanziaria dell’ente, della quale gli equilibri di bilancio, i vincoli del patto di stabilità e i limiti di contenimento della spesa, in specie di quella del personale, costituiscono profili fondamentali.

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