La transazione con l’Azienda Ospedaliera sul danno per intramoenia non autorizzata, non preclude l’azione per danno erariale

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, sentenza n. 58 del 26 aprile 2017
La Procura presso la Corte dei Conti esponeva che con lettera dell’Azienda Ospedaliera

si apprendeva del rinvio a giudizio e della successiva sentenza di patteggiamento … emessa dal Tribunale di —-… con la quale veniva applicata al Dott. X la pena di undici mesi di reclusione … perché … in qualità di medico ospedaliero esercente attività libero professionale “intramoenia” … si appropriava della somma di denaro di circa 363 euro, omettendo il versamento all’azienda ospedaliera, consegnate a titolo di corrispettivo per le visite specialistiche effettuate ai pazienti …” .
Ancora, il Requirente evidenzia che l’azienda Ospedaliera con nota “… comunicava altresì l’avvenuto licenziamento disciplinare del Dott. X … e precisava altresì che il predetto dirigente medico, anteriormente al deposito della sentenza penale, aveva corrisposto a essa Azienda, a titolo del risarcimento del danno, la somma pari ad euro 1.000,00 …”.
Il Collegio della Corte dei Conti ha ritenuto, con riferimento al risarcimento del danno operato in via extragiudiziale fra il convenuto e l’Azienda Ospedaliera danneggiata con il versamento a quest’ultima da parte del X della somma pari ad euro 1.000,00, deve precisarsi che, come rilevato dallo stesso Requirente, il diritto fatto valere attraverso l’azione di responsabilità amministrativa è posto a tutela dell’interesse generale alla corretta gestione delle risorse pubbliche ed è pertanto esercitabile esclusivamente dalla competente Procura regionale.
Tuttavia, anche se la refusione effettiva del predetto importo pari ad euro 1.000,00 nelle casse dell’A.S.S.T. di Y (come risarcimento in via forfettaria ed extragiudiziale del danno arrecato all’Azienda Ospedaliera con le medesime condotte qui in contestazione) non inibisce come detto l’azione erariale, di tale somma deve comunque tenersi conto al fine di quantificare in via definitiva il danno patrimoniale diretto.
Pertanto lo stesso è stato individuato conclusivamente in complessivi euro 24.000,00.

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