Corte di Cassazione, sez. 5, sentenza n. 9466 del 12 aprile 2017
La società X PHARMA SPA aveva ricevuto un avviso di accertamento, con il quale erano state disconosciute le componenti di reddito negative per costi sostenuti per consulenze e sperimentazioni cliniche
Il giudice di appello, dopo avere preso in considerazione il rapporto contrattuale esistente tra la società verificata (responsabile della commercializzazione dei prodotti farmaceutici) e la casa madre di Bruxelles (responsabile della produzione dei beni trattati), ha osservato che i costi sostenuti dalla ricorrente ed individuati come “consulenze”, “sperimentazioni cliniche” e “lavori scientifici” effettuate dopo l’immissione in commercio dei prodotti medicinali, non erano deducibili dalla società verificata, poiché la stessa non era attrezzata per effettuare ricerca per specialità medicinali e non svolgeva attività produttiva, e questi oneri non influivano sulla attività commerciale da questa svolta e non concorrevano a formarne il reddito, ma conseguivano ad un accordo commerciale privato intervenuto con la casa madre ad esclusivo vantaggio di quest’ultima ed ininfluente ai fini fiscali; da ultimo ha concluso che la parte privata non aveva provato la effettiva inerenza dei costi dedotti.
E’ stato escluso che la parte avesse provato l’inerenza dei costi sostenuti e la loro rilevanza ai fini della produzione dei ricavi, non ritenendo sufficiente l’esistenza di un accordo contrattuale di ripartizione delle spese con la casa madre, statuizione che non viene adeguatamente censurata. Infatti, da un lato la ricorrente sostiene che la verifica competeva alla CTR, dall’altro prospetta un esito per sé vantaggio a seguito della sperimentazione, senza tuttavia illustrare in che cosa consistesse la sperimentazione ed in che modo l’esito della stessa potesse in concreto riverbersarsi sulla attività di commercializzazione di sua competenza o incidere sulle strategie commerciali e come fosse destinato a confluire nella produzione del reddito e, soprattutto senza chiarire, come abbia inteso provare ciò. Invero nel motivo è proposta una disquisizione terminologica tra “spese di attività di ricerca e di sviluppo” e “spese per test sulla efficacia e tollerabilità del farmaco”, le une, anteriori alla commercializzazione, di competenza della società produttrice e le altre, successive alla commercializzazione, di competenza della società intesa alla commercializzazione del prodotto, che non appare esaustiva e convincente, sia perché non chiarisce in dettaglio l’oggetto e la rilevanza delle spese, sia perché in concreto nonostante le severe e stringenti regole volte alla produzione ed all’informazione sui farmaci, nonché alla loro prescrizione, distribuzione e somministrazione, la società verificata non spiega, né illustra gli elementi probatori offerti a sostegno della sua tesi, sulla errata convinzione che la CTR avrebbe dovuto accertare l’effettivo contenuto dei test di sperimentazione e stabilire se in funzione di tale contenuto la sperimentazione potesse dispiegare un’utilità economica per la società di distribuzione.