In tema di autoriciclaggio, per le misure cautelari basta la disponibilità di rilevanti somme, senza nessuna ulteriore prova.

Corte di Cassazione Penale, ordinanza n. 18308 dep. 11 aprile 2017

In tema di misure cautelari l’accertamento del reato di riciclaggio non richiede l’individuazione dell’esatta tipologia del delitto presupposto, né la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute. (Nella fattispecie, gli indagati trasportavano nei rispettivi trolley l’ingente somma contante di 500.000,00 euro, della quale non fornivano alcuna plausibile giustificazione).” (Sez.2 n.20188 del 04/02/2015 Cc.(dep. 15/05/2015 ) Rv. 263521. La Corte ha inoltre individuato il fumus del delitto di autoriciclaggio nell’apertura da parte della ricorrente di un conto corrente negli Emirati Arabi uniti e nel fatto che le somme reintrodotte in Italia, con le modalità occulte evidenziate negli atti di polizia giudiziria, siano del tutto sproporzionate rispetto ai redditi dichiarati.

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