L’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente di avviare procedimenti penali per omesso versamento dell’IVA dopo l’irrogazione di una sanzione tributaria definitiva per i medesimi fatti, qualora tale sanzione sia stata inflitta a una società dotata di personalità giuridica, mentre i procedimenti penali sono stati avviati contro una persona fisica. La Corte di Giustizia europea sottolinea, infatti, come l’applicazione del principio del ne bis in idem, di cui al sopra citato articolo 50, presuppone che sia la stessa persona ad essere oggetto delle sanzioni o dei procedimenti penali in questione. Nel caso di specie delle cause riunite C-217/15 e C-350/15, i giudici europei rilevano come le sanzioni tributarie siano state invece inflitte alle società, quali persone giuridiche, mentre i procedimenti penali siano stati avviati nei confronti dei legali rappresentanti delle stesse, quali persone fisiche.