Il parere del Consiglio di Stato deve essere reso dopo l’acquisizione di tutti gli altri pareri (ad eccezione delle Commissioni Parlamentari)

Consiglio di Stato, parere n. 351 del 13 febbraio 2017

Dalla relazione trasmessa dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti emerge che il parere della Conferenza unificata è stato acquisito solo successivamente all’acquisizione del parere da parte di questo Consiglio. Il richiamato modus procedendi risulta inconsueto, atteso che di norma l’acquisizione del parere del Consiglio di Stato (alla luce del ruolo neutrale e di garanzia svolto nell’esercizio della funzione consultiva qui esercitata) è reso dopo l’acquisizione di tutti gli altri pareri, ivi compreso quello della Conferenza unificata e con la sola eccezione delle Commissioni parlamentari (in tal senso la direttiva del Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2009 sull’istruttoria degli atti normativi del Governo – pt. 3.4 – e i consolidati orientamenti di questo stesso Consiglio). Il puntuale rispetto della richiamata sequenza non risponde soltanto a ragioni di ordine formale, ma soprattutto mira a porre il Consiglio di Stato in condizione di poter valutare nel modo più compiuto e consapevole i profili di legittimità e di merito degli atti sottoposti al parere, disponendo di un quadro conoscitivo pieno e completo degli avvisi e degli atti di assenso già espressi dagli altri organismi coinvolti nell’iter di approvazione. Pertanto, pur procedendo ad esprimere il richiesto parere nella piena e condivisa logica di piena collaborazione istituzionale, il Consiglio ha rappresentato che, laddove venissero in futuro sottoposti al proprio esame atti il cui iter non risulti rispettoso della richiamata sequenza, esso sospenderà l’espressione del parere sino a quanto non si disporrà dell’intero novero dei pareri, concerti, intese e atti di assenso comunque denominati.

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