Gli enti del SSN sono tenuti a rispettare i vincoli di spesa del personale flessibile, a prescindere dalle indicazioni regionali

Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Umbria, Deliberazione n. 47/2017/PRSS
Si ricorda che la Sezione, già con le deliberazioni assunte per i rendiconti dei precedenti esercizi

(v., da ultimo, pagg. 12-13 della deliberazione n. 14-PRSS/2016 e pag. 13 della deliberazione n. 60-PRSS/2016), ha avuto modo di precisare che: “anche gli enti del servizio sanitario sono obbligati a conseguir[li], sia pure con i margini di flessibilità indicati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 182/2001 (recte: 182/2011) e n. 139/2012”.
Analogo convincimento va espresso ora, con riferimento alle disposizioni dell’art. 14 della l.r. n. 8/2015 (nel testo vigente fino alla data dell’1/1/2017), richiamato dalla A.U.S.L. Umbria 2, nella nota controdeduttiva n. 59996 del 2/3/2017.
Le disposizioni del detto art. 14, invero, si pongono in contrasto con l’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, nella parte in cui stabiliscono che “le Aziende sanitarie regionali sono considerate adempienti rispetto al limite posto dal medesimo co. [28 dell’art. 9 del d.l. n. 78/2010] laddove risulti rispettato dalla Regione il vincolo di spesa del personale, pari alla spesa sostenuta nel 2004, ridotta dell’1,4%”.
Il comma 28 dell’art. 9 appena menzionato, infatti, espressamente qualifica le disposizioni ivi previste come “principi generali [di] coordinamento della finanza pubblica”, ai quali si devono adeguare, non solo “le regioni, le province autonome [e] gli enti locali, ma anche gli “enti del Servizio Sanitario Nazionale”.
Del resto, il Giudice delle Leggi ha già avuto modo di esprimere valutazioni specifiche per il personale ASL, come “sottocategoria” del personale regionale, al quale pertengono problematiche proprie, così da essere autonomamente soggetti ai vincoli posti dalle norme che esprimono “principi generali [di] coordinamento della finanza pubblica” (v., in termini, Corte cost. sent. n. 333/2010 e sent. n. 182/2011).
Il rilevato contrasto –in parte qua – dell’art. 14 della l. r. n. 8/2015 (nel testo vigente fino all’1/1/2017), con l’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, peraltro, è venuto a cessare proprio da tale data, in quanto l’art. 47-bis della l.r. n. 11/2015[ Nel testo introdotto dall’art. 6, co. 1, della l.r. 29 dicembre 2016, n. 18.] ha chiaramente specificato che “Gli enti del Servizio Sanitario Regionale applicano le disposizioni di principio di cui agli artt. 6 e 9 del d.l. n. 78/2010”.
Né possono ancora sussistere dubbi sulla natura di “norme di coordinamento della finanza pubblica” da riconoscere alle disposizioni del comma 28, dell’art. 9, del d.l. n.78/2010, alla stregua delle numerose pronunce rese in tal senso dalla Corte Costituzionale (v. sentenze n. 212 e 262 del 2012, sent. n. 221/2013 e n. 61/2014), anche su iniziativa della Regione Umbria (v. sent. n. 173/2012).
In merito al secondo profilo di “disallineamento” della normativa regionale rispetto a quella statale, attinente alla misura di contenimento delle spese per il personale menzionato nelle specifiche categorie di cui al comma 28, dell’art. 9, del d.l. n. 78/2010, va detto che le disposizioni del richiamato art. 14 della l.r. n. 8/2015 fanno riferimento ad un parametro di contenimento diverso da quello indicato dal comma 28 dell’art. 9 del d.l. n. 78/2010 (pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009 per le specifiche categorie contrattuali flessibili e di formazione ivi previste), costituito dal “vincolo di spesa del personale, pari alla spesa sostenuta nell’anno 2004, ridotta dell’1,4%”.
Trattasi di misura che non è riuscita ad assicurare il risparmio fissato dal più volte citato art. 9, comma 28, come evidenziano le risposte al questionario 2015 punto 13: “incidenza 2015 su 2009”, pari all’80,47 % per il “personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti co.co.co.”. Inoltre, la corretta allocazione della spesa per il contratto di lavoro interinale con la società O.L., pari ad € 1.367.498,89, avrebbe comportato il superamento del limite della voce b) per il “personale con contratti di formazione lavoro, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro e lavoro accessorio”, per il quale con riferimento all’anno 2009 è esposta una spesa pari a 0.
E’ appena il caso di ricordare che, secondo i chiarimenti resi in proposito dalla Corte Costituzionale, gli obiettivi di finanza pubblica vanno riferiti “ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro” previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. n.78 /2010 (cfr. Corte Cost. n. 173/2012, paragrafo 11, ultimo periodo, e in senso analogo sent. n.61/2014, paragrafo 9, ultimo periodo).
Né vale invocare, per una diversa conclusione, la Delibera di Giunta Regionale n. 1937/2010 e quelle successive, “di definizione degli indirizzi vincolanti per la predisposizione dei bilanci 2012, 2013, 2014 e 2015” (menzionate a pag. 4 dell’allegato sub V alla nota controdeduttiva A.U.S.L. Umbria 2 n. 59996 del 2/3/2017), ove si consideri che, secondo il Giudice delle Leggi: “la vigenza nel passato di un criterio amministrativo, anch’esso […] in conflitto con la legislazione statale [contenente principi di coordinamento della finanza pubblica], non ne legittima in sé la trasposizione in legge per gli anni a venire” (v. Corte Cost. sent. 182/2011);

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