Corte di Cassazione, sez. L, sentenza n. 10636 del 2 maggio 2017
La Suprema Corte (vedi Cass. 8/11/2016 n.22662) ha affermato il principio secondo cui non è soggetta alla disciplina dell’art.4, comma 2 Statuto dei Lavoratori l’installazione di impianti e apparecchiature di controllo poste a tutela del patrimonio aziendale dalle quali non derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività lavorativa, nè risulti in alcun modo compromessa la dignità e la riservatezza dei lavoratori.
Orbene, la pronuncia ha rilevato che la telecamera era stata installata nel locale magazzino dell’Ipermercato ove erano collocati i prodotti dolciari e che le operazioni relative al magazzino non rientravano nell’ambito delle mansioni di competenza dei dipendenti Coop, trattandosi di compiti affidati agli addetti di agenzie esterne (cd.merchandiser). Correttamente i giudici del gravame hanno, pertanto, ritenuto che l’attività di controllo posta in essere dalla parte datoriale non aveva avuto ad oggetto l’attività lavorativa ed il suo corretto adempimento; era stata attuata “con modalità non eccessivamente invasive”; era stata ispirata alla necessità di tutelare il patrimonio aziendale. Quale corollario di tali accertamenti, hanno, quindi, coerentemente concluso che l’attività posta in essere dalla datrice di lavoro si poneva al di fuori del campo di applicazione dell’art.4 1.300 del 1970.