La contestazione disciplinare a volte può essere la prova del mobbing, e costituire danno erariale

Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana, sentenza n. 121 del 11 maggio 2017
La contestazione in sede disciplinare di avere presentato una domanda per un incarico scolastico in contrasto con il “consiglio”

prestato dal proprio dirigente appare essere palesemente sintomatico di una condotta non solo antigiuridica, trattandosi di un fatto privo di qualsivoglia rilievo in ambito disciplinare, ma di un atteggiamento inequivocamente ostile nei confronti del dipendente in questione. Del resto anche nella sentenza della Corte d’Appello di Firenze si afferma che “né si può dubitare che la formale contestazione disciplinare 18.7.2008 (doc.23) di aver presentato domanda per l’incarico di d.s.g.a. “malgrado i miei consigli” e “a mia totale insaputa” sia una manifestazione grave di pregiudiziale e aperta ostilità”.
Dalle complessive risultanze processuali è quindi emerso il fatto che l’odierna convenuta abbia serbato una pluralità di condotte vessatorie e lesive dell’integrità morale del dipendente Massaro in conseguenza delle quali è stato disposta la condanna del Ministero al risarcimento dei danni.
La dottoressa X deve dunque rispondere dell’illecito erariale cagionato all’amministrazione di appartenenza, in conseguenze dei gravi comportamenti tenuti nel periodo preso in considerazione.
Tenuto conto complessivamente dell’ammontare del danno capitale liquidato in sede civile appare corretto ed equo condannare in questa sede la dott.ssa X al pagamento della somma totale di Euro 6.000,00 (il 60% della condanna da parte del giudice del lavoro).

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