Affidare la gestione del bar dell’ospedale con un contratto di locazione (senza gara), invece di un contratto di concessione, genera un danno erariale derivante dal mancato introito dei proventi

Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza n. 111 del 3 maggio 2017
La Procura della Corte dei Conti contestava un danno da mancate entrate derivante dalla differenza tra le somme che l’Azienda sanitaria

avrebbe potuto incassare nel periodo contestato se avesse dato tempestiva disdetta del contratto di locazione e avesse affidato il servizio mediante procedura ad evidenza pubblica.
La giurisprudenza ha affermato che “nell’ipotesi in cui la ASL abbia affidato ad un privato la gestione del servizio di bar all’ interno di un ospedale pubblico, il rapporto tra la pubblica amministrazione ed il privato, avendo ad oggetto un’ attività da svolgersi all’ interno di locali facenti parte della struttura immobiliare ospedaliera può trovare titolo solo in un atto concessorio, potendo tali beni essere trasferiti nella disponibilità di privati, per usi determinati, solo mediante concessioni amministrative (cfr. C. Cass. SS.UU. 26 maggio – 1 luglio 2009 n. 15381), mentre il rapporto concessorio deve essere considerato di diritto pubblico.(TAR Veneto n. 3453/2010).
Ribadito chiaramente, il citato principio, da Cass. 10 marzo 2014 n. 5487 ha
Lo svolgimento dell’attività imprenditoriale nella specie esulando dalla mera caratterizzazione come godimento degli immobili, ha determinato mancati introiti, con somme che la Procura quantifica con un criterio pari al flusso di cassa reale relativo all’anno 2006 come base cui applicare la percentuale del 22,91%, prendendo come base di riferimento le tre gare indette per l’affidamento di analoghi servizi da parte altra stazione appaltante.
La quantificazione del criterio cui raccordare il “giusto corrispettivo” deriva dall’importo che l’Azienda sanitaria avrebbe potuto percepire a titolo di corrispettivo annuo per la concessione dello svolgimento del servizio bar all’interno ospedaliero di cui trattasi.
Il mancato introito pari alla differenza tra la somma individuata secondo il detto criterio e le somme contrattualmente pattuite a titolo di “canone di locazione” per il periodo considerato (2009 – 2013) costituisce danno causato all’ Erario nella misura pari a € 118.467,88.
Ritenute le competenze previste dai singoli contratti individuali di lavoro e dall’organizzazione amministrativa disegnata dall’Amministrazione Sanitaria, di particolare preminenza appare, nella specie, la responsabilità del responsabile dell’U.O. Affari Generali e Legali, per non aver adeguatamente esercitato le funzioni di coordinamento e controllo di cui era titolare, e per aver omesso la segnalazione al Direttore Generale della facoltà di disdetta. Appaiono responsabili, inoltre, in ugual misura sia il responsabile dell’Ufficio Contratti e Convenzioni della U.O. Affari Generali e Legali dell’ Azienda USL, che la responsabile dell’ Ufficio Gestioni e Logistica della U.O. Affari Generali e Legali, ambedue per non aver segnalato al proprio dirigente dell’U.O. Affari Generali e Legali la necessità di esercitare la facoltà di disdetta.

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