L’acquisto (o il mantenimento) di una partecipazione in una società in perdita, non è legittimo

Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, Delibera n. 48/2017/SRCPIE/PAR
L’acquisto di una partecipazione in società in perdita strutturale difficilmente

sarebbe coerente con i canoni normativi di convenienza economica, efficienza, efficacia ed economicità.
Stessa considerazione può riguardare (articolo 5, comma 2) la valutazione di compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.
Si consideri, inoltre, che il predicato dell’indispensabilità di un partecipazione societaria (articolo 1, comma 611, legge n. 190/2014), che oggi si sostanzia nella stretta necessità della partecipazione (articolo 4, comma 1, decreto legislativo n. 175/2016), impone, alla base della scelta di acquisire o mantenere una certa partecipazione, anche una valutazione di economicità, corollario del principio di buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost., oggi rafforzato, nella prospettiva della sana gestione finanziaria, dall’introduzione dell’obbligo dell’equilibrio di bilancio per tutte le amministrazioni pubbliche (cfr. gli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione come novellati dalla legge costituzionale n. 1/2012). L’andamento della società, detto in altri termini, non deve essere strutturalmente in perdita, attesa l’incompatibilità tra il ricorso allo strumento societario e risultati economici sistematicamente negativi, principio rafforzato alla luce dell’introduzione dei divieti di finanziamento, da parte dell’art. 6, comma 19, d.l. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, ed oggi dell’articolo 14, comma 5, del nuovo testo unico, che, precludendo il sovvenzionamento di società in perdita strutturale, impone, a monte, una valutazione di convenienza economica sul mantenimento della partecipazione.

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