In mancanza di reintegrazione, l’indennità di preavviso e l’indennità per licenziamento illegittimo si cumulano

Corte di Cassazione, sez. L, sentenza n. 10642 del 2 maggio 2017
In caso di licenziamento senza preavviso, una volta applicata la tutela meramente indennitaria

di cui all’art. 18 legge n. 300 del 1970 il giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento medesimo.
Dunque, al lavoratore non è stato dato preavviso, né la risoluzione del rapporto è stata in qualche modo posticipata rispetto alla data di intimazione del licenziamento, che resta un licenziamento in tronco.
Valga a riguardo l’insegnamento maturato fin da Cass. S.U. n. 4844/94 (e sempre seguito dalle successive pronunce della Corte): il licenziamento disciplinare intimato senza la previa osservanza delle garanzie procedimentali stabilite dall’art. 7 cit. non è nullo, ma soltanto ingiustificato, nel senso che il comportamento, addebitato al dipendente, ma non ritualmente fatto valere attraverso quel procedimento, non può, quand’anche effettivamente sussistente e rispondente alla nozione di giusta causa o giustificato motivo, essere addotto dal datore di lavoro per sottrarsi all’operatività della tutela (reale o meramente obbligatoria) apprestata dall’ordinamento nelle diverse situazioni o all’onere del preavviso ex art. 2118 cod. civ.
Quanto al cumulo di indennità ex art. 18, comma 6, cit. e di indennità sostitutiva del preavviso, esso spetta in ogni caso di tutela meramente indennitaria (e non reintegratoria) prevista a fronte d’un licenziamento illegittimo.
In ciò la tutela indennitaria di cui all’art. 18, comma 6, cit. (applicata nel caso di specie) sostanzialmente non si distingue (se non per la mancanza dell’alternativa della riassunzione) da quella prevista dall’art. 8 legge n. 604 del 1966, di guisa che, in virtù di consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. n. 23710/15; Cass. n. 22127/06; Cass. n. 13732/06; Cass. n. 13380/06), al lavoratore spettano entrambe le indennità in tutti i casi in cui il licenziamento, ancorché ingiustificato, abbia comunque determinato l’estinzione del rapporto.
Entrambe possono coesistere, non essendo tra loro contraddittorie (diverso è il caso di tutela reintegratoria, che ripristinando il rapporto non ammette indennità sostitutiva del preavviso).
Né può supporsi una sorta di duplicazione di trattamento economico, diversa essendone la ratio l’una mira a ristorare il lavoratore del disagio conseguente alla necessità di reperire nuova occupazione il secondo, mentre l’altra è una penale determinata dal legislatore a fronte dell’illegittimo recesso (v. Cass. n. 13732/06, cit.).

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