Corte di Cassazione, sez. L, sentenza n. 12559 del 18 maggio 2017
Il trasferimento di un dipendente da un’amministrazione ad un’altra tramite mobilità
intercompartimentale concreta una fattispecie diversa dalla progressione verticale da una categoria ad un’altra, la prima una cessione di contratto e l’altra un reclutamento di personale, e che il legislatore – in ossequio a principi di buon andamento sancitidall’art. 97 Cost., al fine di realizzare economie di spesa – favorisce il passaggio diretto di personale pubblico, a parità di inquadramento, tra le diverse amministrazioni. Nel caso di specie, la esigenza di copertura di posti vacanti si è manifestata a distanza temporale notevole (agosto 2005-novembre 2007) rispetto all’indizione del concorso (luglio 2004) e l’Amministrazione, inoltre, ha coperto posti “ulteriori” rispetto a quelli di cui al concorso.
In conclusione, la scelta tra copertura di posti vacanti tramite mobilità del personale ovvero scorrimento di graduatoria efficace poteva ritenersi rimessa, sino alla novella legislativa del novembre 2005 (legge n. 246/2005 innanzi riportata), al potere discrezionale della pubblica amministrazione; successivamente, la previsione di una espressa nullità della determinazione che decida il reclutamento di nuovo personale (nella cui accezione, secondo giurisprudenza consolidata, va incluso la progressione verticale dei dipendenti in categoria superiore) senza provvedere, prioritariamente, ad avviare la mobilità. di personale proveniente da altra amministrazione configura un obbligo per l’amministrazione procedente. Non sussisteva, pertanto, né sussiste un diritto soggettivo dei ricorrenti alla copertura di posti vacanti tramite scorrimento in graduatoria in via prioritaria rispetto al trasferimento di personale mediante mobilità intercompartimentale.