La direttiva europea non impone, ma consente ad un’autorità di comunicare i dati ad un terzo per motivi di tutela giudiziaria

Corte di Giustizia Europea, sentenza del 4 maggio 2017, causa C-13/16
L’articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che non impone l’obbligo di comunicare dati personali a un terzo al fine di consentirgli di proporre un ricorso per risarcimento dinanzi a un giudice civile per un danno causato dalla persona interessata dalla tutela di tali dati. Tuttavia l’articolo 7, lettera f), di tale direttiva non osta a una comunicazione siffatta che sia effettuata sulla base del diritto nazionale.

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