I trasferimenti degli immobili storici sono soggetti all’imposta ipotecaria proporzionale, non fissa

Corte di Cassazione, sez. 5, sentenza n. 11620 del 11 maggio 2017
La Suprema Corte ha già affermato il principio, a cui si intende dare continuità, secondo il quale: ”I trasferimenti di immobili di interesse storico

sono tuttora soggetti alle imposte ipotecarie e catastale in misura proporzionale e non fissa, non essendo intervenuto alcun provvedimento legislativo inteso a modificare la relativa disciplina. Né la diversa collocazione della previsione agevolativa dell’imposta di registro a favore degli immobili “vincolati”, slittata dal terzo al quarto periodo dell’art. 1, primo comma, della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, giusta l’art. 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, può ritenersi introduttiva di una nuova agevolazione ipotecaria e catastale a vantaggio dei menzionati immobili di interesse storico ed artistico” (Cass. sez. 5, sent. n. 2277 del 2014, conf. n. 3573 del 2009).
L’art. 10, comma 2, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, nonché l’art. 1 della allegata tariffa tutt’ora escludono l’agevolazione della misura fissa con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale relativamente ad atti di trasferimento di immobili dichiarati di interesse storico – artistico.
Nessun provvedimento legislativo, difatti, è intervenuto a modificare la disciplina del regime agevolativo delle imposte ipotecaria e catastale. Inoltre, la differente collocazione della previsione agevolativa dell’imposta di registro a favore degli immobili “vincolati”, slittata dal terzo al quarto periodo dell’art. 1 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 cit., a cagione dell’art. 7, comma 7, I. n. 488 del 1999, col quale il legislatore ha soltanto voluto ridurre la misura fissa dell’imposta di registrazione in caso di trasferimento di immobili assieme a pertinenze, non può in alcun modo ritenersi introduttiva di una nuova agevolazione ipotecaria e catastale a favore dei ridetti immobili di interesse storico e artistico (Cass. Sez. 5, n. 3573 del 2009, Cass. Sez. 5, n. 14122 del 2010, Cass. Sez. 6-5 n. 275 del 2013, Cass. Sez. 5, n. 2277 del 2014).

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