La delega in bianco, priva del nominativo delegato, è nulla.

Corte di Cassazione, sez 6-5, sentenza n. 12960 del 23 maggio 2017
La Corte (Cass.22803/2015) ha già, di recente, precisato che “in tema di accertamento tributario, la delega di firma o di funzioni di cui all’art . . 42 del cl.P.R. n. 600 del 1.973 neve necessariamente indicare il nominat’vo dei delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell’atto impositivo, sicché non può consistere in un ordine di seriizo in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica profeSSiana del delegato senza consentire al contribuente di -verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore”. La Corte ha ritenuto, nella controversia esaminata, la delega “nulla in quanto, come già rilevato, priva del nominativo del dirigente delegato, non potendo la delega essere fatta “per relationem” con riferimento a un soggetto incerto, ben potendo i capi uffici o capi team al momento della delega non essere più tali al momento della sottoscrizione degli atti impositiii (per trasferimento, pensionamento etc) e non potendo essere sostituiti dei soggetti eventualmente subentranti neanche individuabili al momento del conferimento della delega a cui non può riconoscersi ultrattività con riferimento a possibili mutamenti di qualifica di soggetti individuati, al momento del conferimento della delega, sole per relazionem con riferimento all’incarico ricoperto. La cd delega in bianco’, priva del nominativo del soggetto delegato deve quindi essere considerata nulla non essendo possibile verificare agevolmente da parte del contribuente se il delegatario avesse il potere di sottoscrivere l’atto impugnato e non essendo ragionevole attribuire al contribuente una tale indagine amministrativa ai fine di verificare la legittimità dell’atto”. Solo in diversi contesti fiscali – quali ad esempio la cartella esattoriale (Cass. n.13461/12), il diniego di condono (Cass. n.ri 11458/12 e 220/14), l’avviso di mora (Cass. n.4283/10), l’attribuzione di rendita (Cass. n.8248/06) – in mancanza di una sanzione espressa, opera la presunzione generale di riferibilità dell’atto all’organo amministrativo titolare de potere nel cui esercizio esso è adottato; mentre, per i tribut locali, è stata ritenuta valida anche la mera firma stampata, ex L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 87 (Cass.. n.9627/12). Occorre, in sostanza, una delega “nominativa , perché so i o in tal modo si radica il rapporto di fiducia tra delegante e delegato.

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