Per la Corte dei Conti della Lombardia, le prestazioni non autorizzate ante l 190/2012 sono di competenza del giudice contabile.

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia, sentenza n. 90 del 16 giugno 2017
Il ricorrente, già alle dipendenze di un Comune fino al 30 dicembre 2010, con qualifica dirigenziale, nel mese di dicembre 2009 veniva sottoposto a procedimento disciplinare

in relazione al contestato svolgimento di incarichi extra-istituzionali, tra il 2005 e il 2007, in assenza di preventiva autorizzazione. Il procedimento si concludeva, come da provvedimento in data 21 aprile 2010, senza applicazione della sanzione del recesso dell’Amministrazione dal rapporto di lavoro, ma con accertamento di responsabilità del dipendente, con conseguente intimazione di restituzione dell’importo, indicato in € 35.033,00, al netto delle imposte, reputato dovuto ex art. 53, comma 7, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Avviate indagini a cura della Guardia di Finanza, e all’esito delle stesse, quali comunicate dal Dipartimento della funzione pubblica, il Comune intimava successivamente all’Ing. X di versare al bilancio dell’Ente e per incarichi svolti nel (più ampio) periodo intercorso tra il 2001 e il 2009, la somma, al lordo di imposte, di € 121.229,59.
L’interessato, con ricorso ex art. 414 c.p.c., adiva il Tribunale del lavoro contestando sotto vari profili, le avverse pretese.
Il Giudice del lavoro, con sentenza depositata il 21 febbraio 2013, dichiarava il difetto di giurisdizione dell’a.g.o., indicando la Corte dei conti quale plesso giurisdizionale competente a conoscere della controversia.
L’ing. X proponeva appello avverso detta sentenza, deducendo l’estraneità della fattispecie alla giurisdizione della Corte dei conti.
La Corte d’Appello, con sentenza del 26 giugno 2014, che non risulta impugnata, respingeva l’appello.
Investita quindi della questione, la Corte dei Conti della Lombardia ha statuito che al riguardo che la norma di cui all’art. 7bis dell’art. 53 del d. lgs. n. 165 del 2001, inserito dall’art. 1, comma 42, lett. d), della legge 6 novembre 2012, n. 190, va considerata meramente ricognitiva dei profili di riparto di giurisdizione preesistenti nel tessuto normativo in esame (ex multis, cfr. Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, 14 dicembre 2016, n. 214).
IN SENSO CONTRARIO: Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 19072 del 28 settembre 2016

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