Consiglio di Stato, sez. III, 21 giugno 2017, n. 3058
La Sezione ha affermato importanti principî giuridici in riferimento alla tutela risarcitoria dei diritti fondamentali della persona, avanti al giudice amministrativo.
Si è soffermata anzitutto, sulla natura e sull’inquadramento della responsabilità della pubblica amministrazione da atto amministrativo illegittimo e ne mette in rilievo alcuni tratti di specialità, rispetto allo schema generale della responsabilità aquiliana. La sentenza ha evidenziato come il rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione, soprattutto nell’ottica di una pretesa all’ottenimento di una prestazione sanitaria e assistenziale, non sia del tutto assimilabile al generale obbligo di neminem laedere, che costituisce il presupposto per invocare il risarcimento del danno extracontrattuale.
La sentenza contiene, poi, accurate indicazioni sul piano sistematico in ordine alla prova dell’ingiustizia del danno, al nesso di causalità, e all’elemento soggettivo della responsabilità in rapporto alla lesione subita dal cittadino nell’ambito di tale rapporto, inteso a garantire la soddisfazione di un diritto fondamentale, come quello alla salute e alla libera autodeterminazione.
La Sezione ha altresì fornito utili precisazioni, anche sul piano del danno risarcibile, circa il quadro del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) conseguente ad atto amministrativo illegittimo, sia nella forma del danno al diritto di autodeterminazione del paziente (artt. 2, 3 e 32 Cost.), che abbia consapevolmente rifiutato le cure, sia nella forma del danno al legame parentale (art. 29 Cost.).