Corte di Cassazione, ordinanza n 15898 del 26 giugno 2017
Secondo un medico che aveva presentato ricorso per il rimborso dell’IRAP, la Commissione regionale aveva errato laddove aveva ritenuto che l’attività libero-professionale intramuraria sia attività sanitaria svolta dall’aziende sanitarie locali mentre era l’attività libero professionale svolta dal medico ad essere assoggettata, seppur illegittimamente, all’imposizione IRAP e non quella dell’azienda sanitaria.
La Cassazione ha ritenuto invece che (v. anche Cass. Sez.lav. n.199 del 11/01/2016) l’attività libero professionale svolta “intra moenia” dal medico ospedaliero (cd. ALPI) rientra nello schema generale della subordinazione, sicché è illegittima la trattenuta IRAP operata dall’ASL sui relativi onorari – comunque immodificabili unilateralmente perché concordati – restando l’onere dell’imposta a carico esclusivo dell’azienda che, quale sostituto di imposta, può trasferirlo sui pazienti, adeguando le tariffe su cui i medici, meri subordinati estranei al rapporto tributario, non hanno invece il potere di incidere.
In applicazione di tali principi la stessa Sezione, in controversia analoga, con ordinanza n.23333/16 del 16 novembre 2016, ha statuito che <<il medico, in relazione all’attività libero professionale svolta in regime Mira moenia , rientrante comunque nello schema generale della subordinazione (Cass.n.ri 199 e 460/2016), risulta estraneo al rapporto tributario, in ordine all’IRAP, rapporto riguardante esclusivamente l’Azienda Sanitaria e l’Amministrazione finanziaria, cosicchè tra medico ed ASL non è neppure configurabile un rapporto sostituito/sostituto d’imposta, ai fini di legittimare il primo ad attivarsi per l’esercizio del diritto al rimborso direttamente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria>>.