Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, sentenza n 100 del 28 giugno 2017
Il difensore non contestava la mancata ricezione dell’atto di costituzione in mora a mezzo PEC in data 21 maggio 2014 da parte del convenuto,
ma il fatto che questi era nella concreta impossibilità, senza sua colpa, di averne effettiva conoscenza, essendo, alla predetta data di consegna del messaggio inoltrato via PEC, in stato di detenzione presso il carcere di San Vittore, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare che ha avuto effetti dall’8 maggio fino al 29 settembre 2014, e non avendo quindi, a tale data e in tale periodo, alcuna possibilità di accesso a mezzi di comunicazione esterna e, segnatamente, alla posta elettronica certificata.
Sul punto il Collegio deve rilevare che la disciplina applicabile non prevede alcuna particolare salvaguardia per il caso in cui il destinatario della comunicazione non sia in grado di accedere alla propria casella di posta. Ciò perché sia la ricevuta di accettazione che la ricevuta di avvenuta consegna, rappresentano, come noto, prove legali, che devono essere valutate in conformità a quanto previsto dalla legge, e, dunque, non possono ritenersi sottratte al regime di contestabilità, entro i limiti consentiti dall’ordinamento, in favore di quei soggetti che ne deducano l’inoperatività per fatti e circostanze non a loro imputabili.
Nel caso di specie, dunque, considerato che l’atto di costituzione in mora a fini interruttivi della prescrizione (art. 2943, comma 3, cod. civ.) costituisce atto unilaterale recettizio (cfr. Corte di cassazione, 25861/2010; 7 maggio 1980, n. 3004), opera una presunzione di conoscenza iuris tantum, regolata dall’art. 1335 del cod. civ. e dalle limitazioni ivi previste a garanzia del destinatario di atti recettizi, sicché la predetta efficacia interruttiva che il P.M. deduce con riferimento al messaggio di posta elettronica certificata in argomento, ben può essere validamente contrastata dalla prova, fornita dal ricevente, di essersi trovato nell’impossibilità incolpevole di avere conoscenza dell’atto stesso.
Nel caso di specie, il dedotto e documentato stato di detenzione del convenuto all’epoca dell’invio (e della ricezione nella casella di destinazione) del messaggio di posta elettronica certificata di che trattasi, comprova, ad avviso del Collegio, l’impossibilità del ricevente, senza sua colpa, di avere effettiva notizia della comunicazione e di conoscerne il contenuto, quanto meno nell’intervallo temporale di assoggettamento a detenzione presso la suindicata casa circondariale (protrattosi sino al 29 settembre 2014, e, dunque, con maturazione dell’evocato termine prescrizionale nel corso del mese di agosto 2014).
Poiché tale limitazione – in ragione del contingente status del convenuto – operava de iure nei confronti dello stesso, la proposta eccezione di prescrizione risulta fondata ed accoglibile.