TAR Toscana, sentenza n. 783 del 8 giugno 2017
Recentemente il Consiglio di Stato ha approfondito l’argomento della estensione contrattuale di una gara a nuove amministrazioni nell’ordinanza di rimessione alla Corte di giustizia Continue reading
Monthly Archives: Giugno 2017
Pubblicata la circolare definitiva sul FOIA.
Incarichi conferiti dalla P.A.: gli enti devono fare presto per mettere a posto tutti i dati
Dipartimento per la Funzione Pubblica, circolare n. 1 del 18 maggio 2017
Il Dipartimento della Funzione pubblica ha emanato la Circolare n. 1/2017 indirizzata alla pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per sollecitarle a terminare le operazioni di verifica dei dati relativi agli incarichi conferiti a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni, che saranno resi pubblici dal 23 giugno 2017.
È stato adottato il nuovo Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica
Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica
Il documento – adottato dal Presidente del Consiglio su deliberazione unanime del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, mira a sviluppare gli indirizzi strategici nazionali. Continue reading
Il Consiglio di Stato sulle Linee guida anti-corruzione per le società partecipate
Consiglio di Stato, comm. spec., parere 29 maggio 2017, n. 1257
Ha chiarito la Sezione che il parere è stato richiesto dall’Anac nella “logica di fattiva collaborazione istituzionale”. Continue reading
No Consip, no appalti, nemmeno se si risparmia
Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, Deliberazione n. 348/2017/PAR
In merito si sono già espresse altre Sezioni regionali di controllo,
Il consenso dei lavoratori, non esclude il reato per la videosorveglianza, se non c’è l’accordo con i sindacati
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 22148 dep. 8 maggio 2017
Il Collegio ritiene che il consenso in qualsiasi forma (scritta od orale) prestato dai lavoratori non valga a scriminare la condotta del datore di lavoro che abbia installato impianti di videosorveglianza in violazione delle prescrizioni dettate dalla fattispecie incriminatrice. La sentenza Banti, al fine di sostenere la portata esimente del consenso scritto prestato da tutti i lavoratori, ha ritenuto illogico negare validità ad un consenso chiaro ed espresso proveniente dalla totalità dei lavoratori e non soltanto da una loro rappresentanza, tanto sul fondamentale rilievo che la disposizione di cui all’art. 4 intende tutelare i lavoratori contro forme subdole di controllo della loro attività da parte del datore di lavoro e che tale rischio viene escluso, a meno di non voler dare una interpretazione eccessivamente formale e meccanicistica della disposizione, in presenza di un consenso di organismi di categoria rappresentativi cosicché, a fortiori, tale consenso deve essere considerato validamente prestato quando promani proprio da tutti i dipendenti, posto che l’esistenza di un consenso validamente prestato da parte di chi sia titolare del bene protetto, esclude la integrazione dell’illecito. 5.2. Sennonché è proprio quest’ultima affermazione che, ad avviso del Collegio, non appare condivisibile. La norma penale in discorso, al pari di quelle che richiedono l’intervento delle rappresentanze sindacali dei lavoratori per la disciplina degli assetti nei luoghi di lavoro, tutela interessi di carattere collettivo e superindividuale, anche se non è esclusa una possibile interferenza tra la lesione delle posizioni giuridiche facenti capo, sia pure in prima battuta, alle rappresentanze sindacali e quelle facenti capo ai singoli lavoratori. La condotta datoriale, che pretermette l’interlocuzione con le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali procedendo all’installazione degli impianti dai quali possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori, produce l’oggettiva lesione degli interessi collettivi di cui le rappresentanze sindacali sono portatrici, in quanto deputate a riscontrare, essendo titolari ex lege del relativo diritto, se gli impianti audiovisivi, dei quali il datore di lavoro intende avvalersi, abbiano o meno, da un lato, l’idoneità a ledere la dignità dei lavoratori per la loro potenzialità di controllo a distanza, e di verificare, dall’altro, l’effettiva rispondenza di detti impianti alle esigenze tecnico-produttive o di sicurezza in modo da disciplinarne, attraverso l’accordo collettivo, le modalità e le condizioni d’uso e così liberare l’imprenditore dall’impedimento alla loro installazione. Peraltro, come è stato correttamente sottolineato, sia l’accordo che il provvedimento autorizzativo devono rispettare i principi e le regole stabiliti dall’interpretazione prevalente della normativa lavoristica in tema di controllo nonché dalla disciplina sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). A questo proposito, non è ultroneo segnalare l’orientamento, tuttora valido, espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale l’installazione in azienda, da parte del datore di lavoro, di impianti audiovisivi – che è assoggettata ai limiti previsti dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori anche se da essi derivi solo una mera potenzialità di controllo a distanza sull’attività lavorativa dei dipendenti, senza che peraltro rilevi il fatto che i dipendenti siano a conoscenza dell’esistenza di tali impianti – deve essere preceduta dall’accordo con le rappresentanze sindacali; con l’ulteriore conseguenza che è identificabile in tale fattispecie un comportamento antisindacale del datore di lavoro, reprimibile con la speciale tutela approntata dall’art. 28 dello Statuto dei lavoratori (Sez. L, n. 9211 del 16/09/1997, Rv. 508047 – 01).