Corte di Cassazione, sentenza n 16587 del 5 luglio 2017
Il patto di prova apposto al contratto di lavoro, oltre a dover risultare da atto scritto, debba contenere la specifica indicazione delle mansioni
che ne costituiscono l’oggetto, la quale può essere operata anche per relationem alle declaratorie del contratto collettivo che definiscano le mansioni comprese nella qualifica di assunzione e sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico (Cass. 20 maggio 2009, n. 11722). E ciò, non già in virtù di un semplice riferimento alla categoria lavorativa prevista dal contratto collettivo che permetta l’assegnazione del lavoratore ad uno dei plurimi profili rientranti in esso (Cass. 16 gennaio 2015, n. 665), ma dovendo il riferimento al sistema classificatorio della contrattazione collettiva, per essere sufficiente ad integrare il requisito di specificità dell’indicazione delle mansioni del lavoratore in prova, essere fatto mediante il richiamo alla nozione più dettagliata alla scala definitoria di categorie, qualifiche, livelli e profili professionali (Cass. 19 agosto 2005, n. 17045; Cass. 4 dicembre 2001, n. 15307).