In controtendenza rispetto alla Cassazione: il raddoppio dei termini è legittimo solo se la denuncia penale avviene entro i termini ordinari di accertamento

Commissione Tributaria Regionale Lombardia, sentenza n. 2581 del 9 giugno 2017
E’ illegittimo il raddoppio dei termini operato dall’ufficio ove la denuncia, ex art. 331 c.p.p., nei confronti del contribuente, sia avvenuta oltre il temine decadenziale ordinario per l’accertamento.

A questa conclusione sono giunti i giudici della CTR di Milano i quali, consapevolmente in controtendenza rispetto all’orientamento della Corte di Cassazione (sent. n. 16728/2016), hanno accolto l’appello proposto dalla società contribuente. Le argomentazioni poggiano innanzitutto sulle novità introdotte dall’art. 1, commi 130, 131 e 132, legge 208/2015 che ha implicitamente abrogato il regime transitorio dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. 128/2015 e in base alla considerazione che la sentenza n. 247/2011 della Corte Costituzionale sul tema non è vincolante sia perché di rigetto sia perché intervenuta prima di tali interventi normativi. In conclusione i giudici di appello lombardi ritengono che: “consentire al termine di decorrere ex novo, dopo l’intervenuta decadenza, equivale a sottoporre il contribuente a un procedimento sanzionatorio attivabile sine die, violando il principio della certezza dei rapporti giuridici e l’art. 24 Cost.

Comments are closed.