Scorrimento della graduatoria o nuovo concorso?

Consiglio di Stato, sentenza n. 3329 del 6 luglio 2017
In tema recentemente già si è espressa autorevole giurisprudenza.

Anzitutto, Cass. civ., Sez. Un., 29 dicembre 2016, n. 27460 ha ribadito il consolidato orientamento pretorio secondo cui, laddove “gli interessati, dichiarati idonei in un precedente concorso … hanno contestato le modalità prescelte dall’Amministrazione per coprire i posti dirigenziali vacanti in organico”, essi pongono “in discussione la legittimità di scelte che sono il frutto di valutazioni discrezionali della P.A., di fronte alle quali non può parlarsi di diritti soggettivi, ma di semplici interessi legittimi”.
Quanto al merito della questione, questo Consiglio ha di recente più volte ribadito, con svariate pronunce cui si fa integrale richiamo ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. (cfr., ex multis, Ad. plen., 28 luglio 2011, n. 14; Sez. III, 13 dicembre 2016, n. 5231; Sez. III, 21 marzo 2016, n. 1120; Sez. IV, 21 dicembre 2015, n. 5792; Sez. V, 1 ottobre 2015, n. 4584; Sez. IV, 15 settembre 2015, n. 4330; Sez. VI, 9 aprile 2015, n. 1796), che la preferenza espressa in termini generali dall’ordinamento per lo scorrimento della graduatoria non è assoluta, ma, al contrario, incontra dei limiti: in particolare, l’Amministrazione legittimamente indice un nuovo concorso, anziché attingere al bacino degli idonei in precedenti selezioni, ove nelle more sia funditus mutato il contenuto professionale delle mansioni proprie del profilo lavorativo alla cui provvista si mira.
Nel caso di specie – in disparte l’oggettiva risalenza del bando – l’intervenuta istituzione delle Agenzie fiscali (d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300) e la modifica dell’ordinamento della dirigenza pubblica (d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) hanno evidentemente comportato una decisa soluzione di continuità rispetto al passato che rende assolutamente logica la scelta dell’Amministrazione di non procedere allo scorrimento della graduatoria e di indire un nuovo concorso, scelta che peraltro non necessita di esplicita e specifica motivazione proprio alla luce dell’evidenza normativa circa il radicale cambiamento del complessivo assetto del settore.

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