TAR Lazio, ordinanza n. 3575 del 13 luglio 2017
nella nozione di “errore nell’esercizio dell’attività professionale”, quale delineata dall’art. 38, comma 1, lett) f) del d.lgs. n. 163/2006, rientra(va) a buon diritto, anche la commissione di illeciti concorrenziali,
accertati dalla competente Autorità, posto che la normativa antitrust è espressione degli stessi principi ispiratori delle disposizioni, comunitarie e nazionali, in materia di affidamento delle pubbliche commesse; né la disposizione in esame, diversamente da quella relativa alla distinta fattispecie delle “grave negligenza o inadempimento”, risulta limitata alla specifica fase dell’esecuzione della prestazione contrattuale, trattandosi, in sostanza, di una formula di chiusura, in ordine alla quale può rilevare anche la violazione di regole deontologiche e, più in un generale, della cornice legale in cui gli imprenditori debbono operare; Rilevato tuttavia che, ai fini della “motivata valutazione” richiesta dal previgente codice dei contratti, la stazione appaltante deve (doveva) avere riguardo al principio di proporzionalità (cfr., ad esempio Corte giustizia UE, sez. IV, 14/12/2016, n. 171) e quindi adeguatamente soppesare la gravità dell’illecito ascritto all’impresa in rapporto alle circostanze dei fatti, alla tipologia di violazione, alle conseguenze sanzionatorie, al tempo trascorso e alle eventuali recidive, il tutto in relazione all’oggetto e alle caratteristiche dell’appalto (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato, sez. VI, 02/01/2017, n. 1) Considerato che, a tal fine, anche prima dell’espressa previsione contenuta nell’art. 80, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, non potevano essere considerate irrilevanti eventuali misure di “self cleaning” adottate dall’impresa incorsa nell’infortunio professionale, in particolare in quanto volte ad adottare modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire illeciti della specie di quello verificatosi (cfr., sul punto, le Linee guida ANAC n. 6 del 6.11.2016), in quanto tale condotta “riparatoria” denota la capacità dell’impresa di ricostituire la propria integrità professionale;