Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della Liguria, sentenza n. 98 del 14/07/2017
L’utilizzazione del codice LABIN per eludere l’obbligo di pagamento del ticket
si è risolto nell’oscuramento del mancato pagamento da parte dei soggetti di volta in volta favoriti
La gran parte dei convenuti che operativamente hanno eseguito le accettazioni di cui è causa, sostengono di essere stati del tutto persuasi della liceità e regolarità della procedura in argomento, in quanto introdotta dal Direttore della Struttura, previo accordo con l’Azienda, per il procedimento di accettazione in favore dei dipendenti, dei familiari e per le accettazioni riferite a “dottori, dirigenti o anche semplici colleghi” che lo richiedessero per sé o in favore dei propri “ospiti”.
Le difese, nel sostenere la mancanza di “occultamento doloso”, hanno sostanzialmente dedotto che si trattava di prassi alla luce del sole.
Al riguardo occorre osservare che la conoscenza di tale illecito sistema da parte di una larga platea di soggetti, non è, tuttavia, idonea, a far venir meno l’occultamento del danno, posto che i conoscitori di tale illecita prassi sono stati oltre agli stessi soggetti chiamati a rispondere davanti a questo giudice per la causazione del danno, tutti i soggetti (dipendenti pubblici e non) che, pur non avendo materialmente utilizzato il codice, si sono illecitamente avvantaggiati usufruendo degli esami senza il pagamento del ticket.
Priva di pregio, inoltre, è la tesi difensiva tendente ad inquadrare il sistema in discussione nel c.d. “welfare Aziendale 2.0”. Trattasi di impostazione che comunque non trova alcun riscontro in provvedimenti dell’Azienda Ospedaliera, né alcun supporto nella normativa sanitaria.