La Sezione delle Autonomie conferma: i fondi europei non rientrano nel limite del trattamento accessorio

Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione /20/2017/QMIG dep 25 luglio 2017
La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima

proposta dalla Sezione regionale di controllo per la Campania con deliberazione n. 24/2017/QMIG in data 8 febbraio 2017, enuncia i seguenti principi di diritto: ““I compensi corrisposti a valere sui fondi strutturali e di investimento europei (SIE) in conformità con l’art. 15 del CCNL 1° aprile 1999 e con le norme del diritto nazionale e dell’Unione europea, per l’attuazione di progetti di valorizzazione della produttività individuale del personale regionale addetto alla gestione e al controllo dei fondi comunitari, selezionati dall’Autorità di gestione nel contesto degli accordi di partenariato al fine di migliorare la capacità di amministrazione e di utilizzazione dei predetti fondi, ai sensi degli artt. 5 e 59 del Reg. (UE) n. 1303/2013, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a condizione che siano congruamente predeterminati nel loro ammontare e siano diretti ad incentivare l’impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni suppletive rispetto all’attività istituzionale di competenza”. “Trattandosi di gestione vincolata, i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi saranno riconosciuti nella misura dell’effettivo concorso dei Fondi SIE”.

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