Il captatore informatico è consentito solo per indagini sulla criminalità organizzata ed in base ad una valutazione ex ante

Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 36874 dep 25 luglio 2017

L’intero quadro di principii delineato dal Supremo Consesso di questa Corte (Sez. U, n. 26889 del 28/04/2016, dep. 01/07/2016, Scurato, Rv. 266905-266906), in base al quale: a) l’intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante l’installazione di un captatore informatico in un dispositivo elettronico è consentita nei soli procedimenti per delitti di criminalità organizzata per i quali trova applicazione la disciplina di cui all’art. 13 del decreto legge n. 151 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, che consente la captazione anche nei luoghi di privata dimora, senza necessità di preventiva individuazione ed indicazione di tali luoghi e prescindendo dalla dimostrazione che siano sedi di attività criminosa in atto; b) ai fini dell’applicazione della disciplina derogatoria delle norme codicistiche prevista dall’art. 13 del su menzionato decreto legge n. 152 del 1991, per procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata devono intendersi quelli elencati nell’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. nonché quelli comunque facenti capo ad un’associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato.
Giova richiamare, in relazione ai profili ora evidenziati, il quadro di principii delineato da questa Suprema Corte (da ultimo, v. Sez. 6, n. 21740 del 01/03/2016, Masciotta, Rv. 266922), secondo cui la legittimità di una intercettazione deve essere verificata al momento in cui la captazione è richiesta ed autorizzata, non potendosi procedere ad una sorta di controllo diacronico della sua ritualità sulla base delle risultanze derivanti dal prosieguo delle captazioni e dalle altre acquisizioni. Con la conseguenza che, nel caso in cui un’intercettazione di comunicazione sia disposta applicando la disciplina prevista dall’art. 13, comma 1, del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 (convertito dalla su citata legge n. 203/1991) con riguardo ad una originaria prospettazione di reati di criminalità organizzata, le relative risultanze possono essere utilizzate anche quando il prosieguo delle indagini impone di qualificare i fatti come non ascrivibili alla suddetta area. Non rileva, dunque, ai fini della utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, che all’esito delle indagini non sia stata confermata l’ipotesi di accusa per l’accertamento della quale era stato disposto il mezzo di ricerca della prova, assumendo rilievo solo il fatto che l’attività di intercettazione sia stata autorizzata con riferimento ad un delitto rientrante nella categoria dei reati di criminalità organizzata (Sez. 6, n. 1972 del 16/05/1997, Pacini Battaglia, Rv. 210045). E’ tuttavia necessario, come stabilito nella citata pronuncia delle Sezioni Unite, il rispetto di un onere motivazionale rafforzato ai fini della emissione del 19 provvedimento autorizzativo, poichè la forza intrusiva del mezzo usato ed il potenziale vulnus all’esercizio delle libertà costituzionalmente tutelate devono essere prudentemente bilanciati con il rispetto dei canoni di proporzione e ragionevolezza, c

Comments are closed.