Le sanzioni dell’ASL nei confronti degli accreditati, sono di competenza del giudice amministrativo.

Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 18168 del 24 luglio 2017

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte in materia di controversie concernenti le sanzioni amministrative comminate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta dalla Amministrazione preposta al corretto svolgimento dei servizi pubblici da parte di strutture private, le convenzioni tra le Unità Sanitarie Locali e le Case di Cura o le altre strutture private (quali gli ambulatori, i centri di diagnostica strumentale, i laboratori, i gabinetti specialistici), hanno natura di contratti di diritto pubblico e danno vita a rapporti qualificabili come concessioni amministrative (concessioni di pubblico servizio) e, pertanto, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, ad eccezione di quelle relative al mero pagamento di indennità, canoni od altri corrispettivi, le quali, non implicando indagini circa l’esistenza del potere della P.A. concedente riguardo all’espletamento dell’attività di servizio pubblico concessa, sono devolute alla giurisdizione del G.O. (Cass., sez. un., 23/12/2005, n. 28501). Va altresì osservato che a fronte dell’esercizio del potere autoritativo di programmazione sanitaria espresso attraverso la definizione del sistema dei controlli sull’attività sanitaria e dei relativi criteri operativi nonché sul correlato potere sanzionatorio, la struttura accreditata, per sottrarsi alle «sanzioni» applicate, è tenuta ineludibilmente a contestare la legittimità dell’esplicazione degli specifici poteri di vigilanza e controllo sulla correttezza della gestione, in quanto la correlazione tra potere di vigilanza e potere sanzionatorio rende, per un verso, il provvedimento sanzionatorio ascrivibile alla materia dei servizi pubblici, risultando la sanzione direttamente funzionale alla tutela dell’interesse pubblico al corretto espletamento del servizio e non al mero ripristino della legalità violata e, per altro verso, dal punto di vista del soggetto destinatario della sanzione, determina un intreccio di diritti soggettivi e di essi legittimi che rende compatibile l’attribuzione della giurisdizione del G.A. al quadro delineato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 204/2004 (principio enucleabile anche da Cass, SU 12111/13 relativa all’applicazione di penale al servizio di trasporto pubblico). Ne consegue che la contestazione della debenza stessa e/o dell’entità della sanzione involge, innegabilmente, la legittimità dell’attività provvedimentale autoritativa e tecnicamente discrezionale della P.A., relativa alla correttezza o meno della gestione del servizio sanitario effettuata dalla struttura accreditata e che, pertanto, sussiste in relazione alla controversia in questione la giurisdizione esclusiva del G.A. Alla luce di quanto sopra evidenziato, va, quindi dichiarata la giurisdizione del G.A..

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